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DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER SOSTENERE L’ECONOMIA ITALIANA

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto marzo, cd ‘Cura Italia’, la manovra finanziaria da 25 miliardi di euro per contrastare gli effetti economici dell’emergenza Coronavirus.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio

Il DL prevede la sospensione delle scadenze fiscali e contributive previste per alcune attività[1]e per le imprese che nel 2019 hanno fatturato meno di 2 milioni di euro (art. 62), fino al 31 maggio, mentre per tutti (art. 60) sono rinviate al 20 marzo le scadenze fiscali e contributive previste per lo scorso 16 marzo.

Inoltre, il DL in oggetto rafforza i seguenti ammortizzatori sociali, in caso di sospensione dell’attività lavorativa per contenimento della diffusione del COVID 19, infatti, per far fronte al periodo di sospensione dell’attività le imprese, in base alle proprie caratteristiche, possono usare i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti (ma non per i tirocinanti):

  • Le Imprese industriali (edili, manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas ecc.) possono utilizzare la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) secondo il seguente schema e il DL chiarisce che, per l’emergenza “coronavirus”, le imprese non dovranno contribuire in alcun modo alla retribuzione dei dipendenti in CIGO
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato, intermittente (a chiamata) e apprendistato  CIGO per eventi oggettivamente non evitabili 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
  • Le imprese con più di 5 dipendenti, escluse da CIGO e che non siano iscritte ad un fondo di solidarietà bilaterale, possono inoltre accedere al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) per ricevere le seguenti prestazioni:
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Lavoro subordinato: tutte le tipologie (compreso apprendistato professionalizzante: tipo II) tranne le esclusioni (lavoratori a domicilio, dirigenti, Apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante: tipo I e III)  Assegno ordinario per eventi oggettivamente non evitabili 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Lavoro subordinato:Tutte le tipologie (compresi apprendisti) tranne le esclusioni (lavoratori a domicilio e dirigenti) Assegno ordinario con causale “COVID-19 – CORONAVIRUS”   80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
  • Le Imprese non industriali escluse dalla CIGO e dai fondi di solidarietà potranno usufruire della Cassa Integrazione in deroga, a seguito del finanziamento della stessa da parte della regione di appartenenza. La Cassa Integrazione in deroga verrà erogata con le seguenti modalità
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato, intermittente (a chiamata) e apprendistato CIG in deroga   80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
  • I lavoratori autonomi, di cui al seguente schema, potranno ricevere, dopo l’approvazione dei decreti attuativi e delle modalità di presentazione della domanda da parte dell’INPS, un’indennità per il periodo di chiusura dell’attività
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Collaboratori coordinati e continuativi;
Agenti commerciali;
Lavoratori autonomi ex art. 2222 cod. civ.;
Professionisti, iscritti alla gestione separata INPS;
Titolari di attività d’impresa (P. IVA), iscritti alla gestione separata commercianti o artigiani dell’INPS (Art. 27);
Professionisti iscritti agli ordini.
Indennità mensile;
Per i liberi professionisti, è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo.
600 euro una tantum 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50%, delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta canoni di locazione (articolo 65)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea, come i taxi (art. 93)

Allo scopo di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, il DL ha riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Le agevolazioni, che entreranno in vigore dopo l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, consisteranno nel riconoscimento di un contributo non superiore al 50% del costo di ciascun dispositivo installato. Le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso verranno disciplinate dal suddetto decreto del Ministro.

Informazioni utili per i dipendenti

Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi, infatti, il DL ha disciplinato che i permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.

Inoltre, è previsto (all’articolo 63) un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chiunque guadagni non più di 40mila euro l’anno ed è esentasse. Tale premio verrà rapportato ai giorni di lavoro in sede e verrà dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

Infine, il congedo parentale è stato aumentato a 15 giorni al mese e potrà essere usufruito alternativamente tra i genitori, in alternativa i genitori che dovranno lavorare potranno usufruire del nuovo bonus baby-sitter.

CLAAI Benevento sarà a disposizione per aiutare le imprese ad utilizzare tutti gli aiuti elencati e per sostenere l’accesso al credito, grazie alle nuove possibilità offerte dal DL.

Per maggiori informazioni e/o per essere assistiti contattare il seguente recapito telefonico 3292312665 o scrivere all’indirizzo e-mail info@claaibenevento.it.

Scarica qui il decreto-legge completo

Scarica qui il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri


[1] art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

“2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

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Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Lavoro subordinato: tutte le tipologie (compreso apprendistato professionalizzante: tipo II) tranne le esclusioni (lavoratori a domicilio, dirigenti, Apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante: tipo I e III)  Assegno ordinario per eventi oggettivamente non evitabili 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Lavoro subordinato:Tutte le tipologie (compresi apprendisti) tranne le esclusioni (lavoratori a domicilio e dirigenti) Assegno ordinario con causale “COVID-19 – CORONAVIRUS”   80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
  • Le Imprese non industriali escluse dalla CIGO e dai fondi di solidarietà potranno usufruire della Cassa Integrazione in deroga, a seguito del finanziamento della stessa da parte della regione di appartenenza. La Cassa Integrazione in deroga verrà erogata con le seguenti modalità
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato, intermittente (a chiamata) e apprendistato CIG in deroga   80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
  • I lavoratori autonomi, di cui al seguente schema, potranno ricevere, dopo l’approvazione dei decreti attuativi e delle modalità di presentazione della domanda da parte dell’INPS, un’indennità per il periodo di chiusura dell’attività
Tipologia rapporto di lavoro Tipologia sostegno a reddito  Importo 
Collaboratori coordinati e continuativi;
Agenti commerciali;
Lavoratori autonomi ex art. 2222 cod. civ.;
Professionisti, iscritti alla gestione separata INPS;
Titolari di attività d’impresa (P. IVA), iscritti alla gestione separata commercianti o artigiani dell’INPS (Art. 27);
Professionisti iscritti agli ordini.
Indennità mensile;
Per i liberi professionisti, è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo.
600 euro una tantum 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50%, delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta canoni di locazione (articolo 65)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea, come i taxi (art. 93)

Allo scopo di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, il DL ha riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Le agevolazioni, che entreranno in vigore dopo l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, consisteranno nel riconoscimento di un contributo non superiore al 50% del costo di ciascun dispositivo installato. Le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso verranno disciplinate dal suddetto decreto del Ministro.

Informazioni utili per i dipendenti

Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi, infatti, il DL ha disciplinato che i permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.

Inoltre, è previsto (all’articolo 63) un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chiunque guadagni non più di 40mila euro l’anno ed è esentasse. Tale premio verrà rapportato ai giorni di lavoro in sede e verrà dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

Infine, il congedo parentale è stato aumentato a 15 giorni al mese e potrà essere usufruito alternativamente tra i genitori, in alternativa i genitori che dovranno lavorare potranno usufruire del nuovo bonus baby-sitter.

CLAAI Benevento sarà a disposizione per aiutare le imprese ad utilizzare tutti gli aiuti elencati e per sostenere l’accesso al credito, grazie alle nuove possibilità offerte dal DL.

Per maggiori informazioni, chiamateci al numero 082429845 o 3292312665 o scriveteci alla mail info@claaibenevento.it 


[1] art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

“2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

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