Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte di alcune tipologie di interventi edili.
La Legge di bilancio 2021 ha prorogato l’applicazione della detrazione al 110 per cento (il cosiddetto “superbonus”) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici, dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021). Si stabilisce inoltre che la detrazione si applichi anche agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Tale detrazione (il c.d. bonus 110%), ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, per le spese:
- documentate e rimaste a carico del contribuente;
- destinate a interventi di efficientamento energetico fatti dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) entro il 30 giugno 2022.
L’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Il Decreto prevede il bonus 110% per i seguenti interventi:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie;
- Sostituzione impianti climatizzazione invernali esistenti sulle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- Esecuzione di misure antisismiche per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati in zone classificate come “ad alta pericolosità”.
I contribuenti destinatari delle detrazioni fiscali potranno optare, alternativamente, per:
- uno sconto sul corrispettivo dovuto;
- la trasformazione in credito d’imposta.
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