Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri (imprese edili, elettricisti, termoidraulici, fabbri, serramentisti, ecc.) devono richiedere obbligatoriamente la patente a punti a partire dal 1 ottobre 2024 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2024, accedendo al portale INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro come chiarito nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto terzo munito di apposita delega in forma scritta. Sono escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
La patente a punti è un nuovo strumento introdotto dal governo per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni nei cantieri. L’azienda riceve, al momento del rilascio della patente, 30 punti iniziali dai quali verranno scalati automaticamente dei punti in caso di incidente sul lavoro. In caso di infortunio mortale, l’azienda perde 20 crediti (che possono aumentare fino a 40 se ci sono più vittime), 15 crediti per inabilità permanente al lavoro e 10 crediti per malattie professionali. I punti potranno essere incrementati fino ad un massimo di 100.
Per poter operare nei cantieri, è necessario disporre di almeno 15 punti.
Nei casi di infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:
- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Trascorsi 12 mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere una nuova patente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a punti è possibile presentare una autocertificazione (CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE) da inviare a INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro via PEC a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . Si precisa che l’invio mediante PEC della autocertificazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’impresa a presentare la domanda per il rilascio della patente entro la medesima data.
I REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i summenzionati requisiti sono necessari per le differenti categorie di soggetti interessati, il riferimento è alla normativa vigente. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO PER TUTTE LE AZIENDE IN CUI SONO PRESENTI LAVORATORI DIPENDENTI O EQUIPARATI:
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Attestato che certifica la formazione obbligatoria dello stesso e l’aggiornamento periodico (OGNI 5 ANNI);
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunicazione nominativo all’INAIL, e Attestato che certifica la formazione obbligatoria dello stesso e l’aggiornamento periodico (OGNI ANNO PER AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI, OGNI 3 ANNI PER AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI);
- Nomina del Preposto e Attestato che certifica la formazione obbligatoria dello stesso e l’aggiornamento periodico (OGNI 2 ANNI);
- Nomina Sorveglianza Sanitaria svolta dal Medico Competente e Registro delle visite mediche periodiche e di idoneità alla mansione dei dipendenti;
- Nomina del/gli Addetto/i Antincendio e Attestato/i che certifica/no la formazione obbligatoria dello/gli stesso/i e l’aggiornamento periodico (OGNI 5 ANNI);
- Nomina del/gli Addetto/i al Primo Soccorso e Attestato/i che certifica/no la formazione obbligatoria dello/gli stesso/i e l’aggiornamento periodico (OGNI 3 ANNI);
- Prova di Evacuazione;
- Attestato/i che certifica/no la Formazione Generale e Specifica sulla sicurezza dei lavoratori e l’aggiornamento periodico (OGNI 5 ANNI);
- Attestato/i che certifica/no la Formazione dei lavoratori Addetti all’utilizzo di attrezzature (Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Gru, Carrelli elevatori, Macchine movimento terra, Pompa per calcestruzzo, ecc.) e l’aggiornamento periodico (OGNI 5 ANNI);
- Attestato/i che certifica/no la Formazione e l’Addestramento del preposto e degli addetti al montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio e l’aggiornamento periodico (OGNI 4 ANNI);
- PIMUS Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi;
- Verbale Riunione Periodica dei lavoratori;
- Redazione del DUVRI;
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori;
- Controllo periodico dei Sistemi e Presidi Antincendio e relativo registro.