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RINNOVATO IL CCNL OCCHIALERIA

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occhialeria

Il contratto in oggetto è scaduto il 30 dicembre 2003.
Dopo un lungo e serrato confronto le Organizzazioni Nazionali dell’Artigianato e i Sindacati di categoria dei lavoratori, in data 30 aprile 2008 hanno sottoscritto il “verbale di accordo” per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane operanti nel settore dell’occhialeria

Il nuovo contratto avrà validità dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.

L’accordo di cui trattasi prevede un aumento retributivo mensile a regime per i lavoratori inquadrati al 3° livello (operaio qualificato), di 101,46 Euro lordi da erogare in due rate di pari importo, a partire dal 01-05-2008 e dal 01-01-2009.

Ad integrale copertura della vacanza contrattuale – 01.01.2005 – 30.04.2008 – ai soli lavoratori in forza alla data del 30 aprile 2008, è prevista la corresponsione di un importo forfetario “UNA TANTUM” pari a 500,00 Euro lordi.

L’importo “UNA TANTUM” verrà erogato in due rate pari a :
Euro 250,00 con la retribuzione del mese di giugno 2008;
Euro 250,00 con la retribuzione del mese di giugno 2009.
Agli apprendisti in forza alla data del 30 aprile 2008, gli importi suddetti saranno corrisposti nella misura del 70%.
L’importo “UNA TANTUM” è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.

L’accordo prevede inoltre la possibilità di ridurre proporzionalmente l’UNA TANTUM nel caso di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni dal lavoro concordate, recupero degli importi già erogati a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

L’accordo, inoltre, disciplina l’istituto dell’apprendistato professionalizzante per i rapporti che si instaurano a decorrere dal 19 maggio 2008, con la determinazione della retribuzione in percentuale crescente con l’anzianità di servizio.

Il nuovo accordo prevede inoltre:
– l’integrazione, a partire dal 1° dicembre 2008 del Trattamento Economico INPS, fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile, alle lavoratrici durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio.
– l’articolazione dell’orario di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, rinviando a livello regionale di trattativa la definizione delle modalità attuative;
– la possibilità di concordare, in sede di contrattazione collettiva regionale, idonee soluzioni in materia di flessibilità di lavoro;
– una nuova disciplina del contratto a termine e del rapporto di lavoro a tempo parziale.

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