Sono riaperti i termini per presentare domanda di cassa integrazione per le imprese artigiane. Possono presentare domanda le imprese iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato. Gli uffici CLAAI sono disponibili alla sottoscrizione degli accordi sindacali.
L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, con durata pari ai giorni del mese, pertanto in caso di ulteriore necessità relativa ad un’altra mensilità dev’essere sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
La presentazione delle domande per i mesi di gennaio e febbraio 2022 deve avvenire entro il termine indicativo del 31/03/2022 (tuttavia oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita). Da Marzo 2022 in poi il termine per la presentazione delle domande sarà il 30 del mese successivo all’evento (oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita).
La firma sull’accordo sindacale dev’essere antecedente alla data d’inizio della sospensione.
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE (REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
- regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, da gennaio 2019, oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale se successiva, con un minimo di 6 mesi;
- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario, in assenza di tale requisito il lavoratore non potrà essere inserito nella domanda;
- verbale di Accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
Alla domanda dovrà essere allegato l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche e una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione.
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