Dal 15 ottobre Γ¨ stato introdotto lβobbligo diΒ verifica del Green Pass Covid-19 sui luoghi di lavoro: i Titolari saranno tenuti adΒ aggiornare la Privacy AziendaleΒ con l’introduzione di una Informativa dedicata, la nomina di Autorizzati al Trattamento e l’aggiornamento del Registro dei Trattamenti.
IlΒ Decreto legge 127 del 2021Β obbliga i titolari/datori di lavoro ad effettuare il controllo del Green Pass a:
- tutti i dipendenti;
- soggetti che svolgono, la propria attivitΓ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori;
- dipendenti delle imprese esterne che hanno in appalto i servizi di: pulizia, ristorazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici;
- corrieri di posta o di spedizioni che hanno accesso ai luoghi di lavoro.
Al di fuori dellβesclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, lβaccesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non Γ¨ dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perchΓ© ci si Γ¨ sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perchΓ© si Γ¨ risultati negativi al tampone o perchΓ© il soggetto Γ¨ guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non Γ¨, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 viene effettuata mediante la lettura del codice QR CODE, utilizzando esclusivamente lβAPP (VerificaC19).
Non Γ¨ consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare o controllate.
In caso di verifica positiva il lavoratore accede al luogo di lavoro.
In caso di verifica negativa Γ¨ precluso lβaccesso del lavoratore al luogo di lavoro. Il soggetto incaricato avvisa immediatamente il Datore di Lavoro sullβesito negativo di una verifica. A seguito della verifica in relazione al provvedimento di assenza ingiustificata (senza retribuzione), verrΓ predisposta e consegnata prontamente al lavoratore una apposita comunicazione, nella quale sarΓ riportata data e ora del controllo, nome del lavoratore, lβesito (negativo) della verifica e la firma del lavoratore per ricevuta. Una seconda copia della comunicazione sarΓ acquisita dal Datore di Lavoro e mantenuta agli atti.Β
Nel caso la verifica negativa riguardi lavoratori non appartenenti allβazienda utilizzatrice del luogo di lavoro, il soggetto che effettua la verifica Γ¨ tenuto a comunicare il fatto allβazienda a cui appartiene il lavoratore esterno.
I lavoratori che, al momento dellβaccesso ai luoghi di lavoro, non siano in possesso di valida certificazione verde o risultino privi della stessa, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di tale assenza ingiustificata, ai sensi del DL, non Γ¨ dovuta la retribuzione, nΓ© altro compenso o emolumento previsto per legge e/o contrattazione collettiva e/o accordo individuale.
I lavoratori che fossero privi della certificazione verde possono comunicarlo in anticipo allo scrivente datore di lavoro e/o agli incaricati di cui sopra, specificando lβarco temporale di carenza di tale titolo, senza doversi necessariamente presentare sul posto di lavoro per la prevista verifica, per consentire allβimpresa la necessaria organizzazione tesa a garantire la produttivitΓ .
Per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro privi della certificazione verde Γ¨ attualmente prevista laΒ sanzione amministrativaΒ da 600 a 1.500 euro,Β irrogabile dalle autoritΓ competenti come previsto dal D.L., oltre alleΒ sanzioni disciplinari, in conformitΓ al Contratto Nazionale di Lavoro vigente e alla Legge n. 300/1970, mentre il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass Γ¨ punito con unaΒ sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Per informazioni sullβadeguamento normativoΒ contattaci al numeroΒ 0824/29845Β oΒ 329/2312665,Β oppure compila il form cliccando sul pulsante sottostante