Dal 15 ottobre è stato introdotto l’obbligo di verifica del Green Pass Covid-19 sui luoghi di lavoro: i Titolari saranno tenuti ad aggiornare la Privacy Aziendale con l’introduzione di una Informativa dedicata, la nomina di Autorizzati al Trattamento e l’aggiornamento del Registro dei Trattamenti.
Il Decreto legge 127 del 2021 obbliga i titolari/datori di lavoro ad effettuare il controllo del Green Pass a:
- tutti i dipendenti;
- soggetti che svolgono, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori;
- dipendenti delle imprese esterne che hanno in appalto i servizi di: pulizia, ristorazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici;
- corrieri di posta o di spedizioni che hanno accesso ai luoghi di lavoro.
Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 viene effettuata mediante la lettura del codice QR CODE, utilizzando esclusivamente l’APP (VerificaC19).
Non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare o controllate.
In caso di verifica positiva il lavoratore accede al luogo di lavoro.
In caso di verifica negativa è precluso l’accesso del lavoratore al luogo di lavoro. Il soggetto incaricato avvisa immediatamente il Datore di Lavoro sull’esito negativo di una verifica. A seguito della verifica in relazione al provvedimento di assenza ingiustificata (senza retribuzione), verrà predisposta e consegnata prontamente al lavoratore una apposita comunicazione, nella quale sarà riportata data e ora del controllo, nome del lavoratore, l’esito (negativo) della verifica e la firma del lavoratore per ricevuta. Una seconda copia della comunicazione sarà acquisita dal Datore di Lavoro e mantenuta agli atti.
Nel caso la verifica negativa riguardi lavoratori non appartenenti all’azienda utilizzatrice del luogo di lavoro, il soggetto che effettua la verifica è tenuto a comunicare il fatto all’azienda a cui appartiene il lavoratore esterno.
I lavoratori che, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, non siano in possesso di valida certificazione verde o risultino privi della stessa, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di tale assenza ingiustificata, ai sensi del DL, non è dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento previsto per legge e/o contrattazione collettiva e/o accordo individuale.
I lavoratori che fossero privi della certificazione verde possono comunicarlo in anticipo allo scrivente datore di lavoro e/o agli incaricati di cui sopra, specificando l’arco temporale di carenza di tale titolo, senza doversi necessariamente presentare sul posto di lavoro per la prevista verifica, per consentire all’impresa la necessaria organizzazione tesa a garantire la produttività.
Per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro privi della certificazione verde è attualmente prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, irrogabile dalle autorità competenti come previsto dal D.L., oltre alle sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente e alla Legge n. 300/1970, mentre il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Per informazioni sull’adeguamento normativo contattaci al numero 0824/29845 o 329/2312665, oppure compila il form cliccando sul pulsante sottostante