Con lβart. 15 del decreto fiscaleΒ approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre scorso, il governo inasprisce le misure perΒ prevenire le morti e gli infortuniΒ dei lavoratori, in un anno caratterizzato dalla piaga delle morti bianche, con nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prima importante novitΓ sta nella nuova percentuale di lavoratori irregolari che fa scattare la sospensione dellβattivitΓ lavorativa:Β non piΓΉ il 20% ma il 10%. La percentuale sarΓ calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento del controllo ispettivo. Il provvedimento di sospensione non viene applicato se il lavoratore risulta lβunico occupato dallβimpresa e ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori per i quali non Γ¨ richiesta comunicazione, come i coadiuvanti familiari oppure i soci.
Ulteriore novitΓ Γ¨ lβindividuazione dellβaccesso ispettivo quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presuppostiΒ di adozione del provvedimento di sospensione.
Inoltre la sospensione verrΓ adottata anche tutte le volte che vengano accertate le seguenti violazioni in materia di salute e sicurezza quali:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi,
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione,
- Mancata formazione ed addestramento,
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile,
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS),
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dallβalto,
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Non Γ¨ piΓΉ necessario che tali violazioni siano reiterate, basta lβaccertamento di una di queste violazioni anche una sola volta per consentire lβadozione del provvedimento di sospensione.
Il nuovo art. 14 prevede, inoltre, la sospensione del solo lavoratore interessato dalle violazioni qualora il datore di lavoro abbia:
- omesso la formazione o lβaddestramento
- omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, lβobbligo del datore di lavoro di corrispondere il trattamento retributivo e contributivo dovuto.
La revoca del provvedimento di sospensione avverrΓ al momento della regolarizzazione dei lavoratori nonchΓ© degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Per poterΒ riprendere lβattivitΓ produttivaΒ Γ¨ necessario non soltanto ripristinare le regolari condizioni di lavoro, ma anche pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione. Lβimporto Γ¨ raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha giΓ avuto un provvedimento di sospensione.Β Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione Γ¨ punito con lβarresto fino a sei mesiΒ nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con lβarresto da tre a sei mesi o con lβammenda da 2.500 a 6.400 euroΒ nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.