Con lโart. 15 del decreto fiscaleย approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre scorso, il governo inasprisce le misure perย prevenire le morti e gli infortuniย dei lavoratori, in un anno caratterizzato dalla piaga delle morti bianche, con nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prima importante novitร sta nella nuova percentuale di lavoratori irregolari che fa scattare la sospensione dellโattivitร lavorativa:ย non piรน il 20% ma il 10%. La percentuale sarร calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento del controllo ispettivo. Il provvedimento di sospensione non viene applicato se il lavoratore risulta lโunico occupato dallโimpresa e ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori per i quali non รจ richiesta comunicazione, come i coadiuvanti familiari oppure i soci.
Ulteriore novitร รจ lโindividuazione dellโaccesso ispettivo quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presuppostiย di adozione del provvedimento di sospensione.
Inoltre la sospensione verrร adottata anche tutte le volte che vengano accertate le seguenti violazioni in materia di salute e sicurezza quali:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi,
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione,
- Mancata formazione ed addestramento,
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile,
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS),
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dallโalto,
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Non รจ piรน necessario che tali violazioni siano reiterate, basta lโaccertamento di una di queste violazioni anche una sola volta per consentire lโadozione del provvedimento di sospensione.
Il nuovo art. 14 prevede, inoltre, la sospensione del solo lavoratore interessato dalle violazioni qualora il datore di lavoro abbia:
- omesso la formazione o lโaddestramento
- omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, lโobbligo del datore di lavoro di corrispondere il trattamento retributivo e contributivo dovuto.
La revoca del provvedimento di sospensione avverrร al momento della regolarizzazione dei lavoratori nonchรฉ degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Per poterย riprendere lโattivitร produttivaย รจ necessario non soltanto ripristinare le regolari condizioni di lavoro, ma anche pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione. Lโimporto รจ raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha giร avuto un provvedimento di sospensione.ย Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione รจ punito con lโarresto fino a sei mesiย nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con lโarresto da tre a sei mesi o con lโammenda da 2.500 a 6.400 euroย nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.