A partire dal 01/01/2022 il limite allโutilizzo del denaro contanteย si รจ abbassato dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) aย 999,99 euroย (soglia di 1.000,00 euro).
Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarร pari a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente lโutilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
1.ย ย ย LIMITI ALLโUTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dal 01/01/2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra โsoggetti diversiโ (persone fisiche o giuridiche).
Il limite allโutilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con piรน pagamenti inferiori alla soglia che appaiono โartificiosamente frazionatiโ.
Per tali trasferimenti รจ necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
1.1ย SOGGETTI DIVERSI
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 03/10/2017 n. 8, con le parole โsoggetti diversiโ il legislatore intende riferirsi ad entitร giuridiche distinte.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย due societร ;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย il socio e la societร di cui questi fa parte;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย societร controllata e societร controllante;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย legale rappresentante e socio;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย due societร aventi lo stesso amministratore;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย una ditta individuale ed una societร , nelle quali le figure del titolare e del rappresentante le-gale coincidono.
Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.
1.2โOPERAZIONE FRAZIONATA
Per operazione frazionata si intende unโoperazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso piรน operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni; ferma restando la sussistenza dellโoperazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
2. CONSEGUENZE SANZIONATORIE
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva lโefficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, รจ stato previsto, per le violazioni commesse e contestate dal 01/07/2020 al 31/12/2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01/01/2022, invece, il predetto minimo edittale sarร ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione รจ quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
3. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALLโUTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante |
|
Ambito temporale di riferimento |
Soglia |
Dal 9.5.91 al 25.12.2002 |
20.000.000ย di lire |
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 |
12.500,00 euro |
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 |
5.000,00 euro |
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 |
12.500,00 euro |
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 |
5.000,00 euro |
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 |
2.500,00 euro |
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 |
1.000,00 euro |
Dallโ1.1.2016 al 30.6.2020 |
3.000,00 euro |
Dallโ1.7.2020 al 31.12.2021 |
2.000,00 euro |
Dallโ1.1.2022 |
1.000,00 euro |
ย
4. ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI
La novitร ricordata tende ad allineare la disciplina relativa allโutilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, nonchรฉ per vaglia postali e cambiari.
ร, infatti, fissato a 1.000,00 euro lโimporto a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare lโindicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilitร .
5. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.
Lโart. 3 co. 1 – 2-bis del DL 02/02/2012 n. 16,ย conv. L. 26/04/2012 n. 44, prevede, infatti, una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino allโimporto di 15.000,00 euro, per lโacquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui allโart. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui allโart. 74-ter del DPR 633/72).
La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti allโUnione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).
5.1โCONDIZIONI PER LA DEROGA
Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, รจ necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย invii allโAgenzia delle Entrate unโapposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย acquisisca da questโultimo unโautocertificazione, ai sensi dellโart. 47 del DPRย 445/2000,ย attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonchรฉ il possesso della residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dellโoperazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando allโoperatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata allโAgenzia delle Entrate).
La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, รจ quindi applicabile:
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย in relazione allโanno 2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย dallโ1.1.2022, per operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
5.2โCOMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE
I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono, inoltre, riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente allโAgenzia delle Entrate:
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย entro il 10 aprile dellโanno successivo, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย ovvero entro il 20 aprile dellโanno successivo, da parte degli altri soggetti.
6.โOBBLIGO DI POS
I soggetti che effettuano lโattivitร di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso โcarte di pagamentoโ; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilitร tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio delย DLgs. 231/2007).
Lโart. 23 del DL 26/10/2019 n. 124 (c.d. โcollegato alla legge di bilancio 2020โ) aveva previsto che, a decorrere dal 01/07/2020, la โmancata accettazioneโ di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano lโattivitร di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata lโaccettazione del pagamento. Tale previsione era stata soppressa in sede di conversione in legge.
La medesima sanzione รจ ora riproposta nel DL 06/11/2021 n. 152, come modificato in sede di con-versione in legge, con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per lโattuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La previsione sanzionatoria sarร , peraltro, operativa dallโ01/01/2023.