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A partire dal 01/01/2022 il limite allโ€™utilizzo del denaro contanteย si รจ abbassato dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) aย 999,99 euroย (soglia di 1.000,00 euro).

Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarร  pari a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente lโ€™utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

 

1.ย ย ย LIMITI ALLโ€™UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dal 01/01/2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra โ€œsoggetti diversiโ€ (persone fisiche o giuridiche).

Il limite allโ€™utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con piรน pagamenti inferiori alla soglia che appaiono โ€œartificiosamente frazionatiโ€.

Per tali trasferimenti รจ necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

 

1.1ย  SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 03/10/2017 n. 8, con le parole โ€œsoggetti diversiโ€ il legislatore intende riferirsi ad entitร  giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย due societร ;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย il socio e la societร  di cui questi fa parte;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย societร  controllata e societร  controllante;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย legale rappresentante e socio;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย due societร  aventi lo stesso amministratore;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย una ditta individuale ed una societร , nelle quali le figure del titolare e del rappresentante le-gale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

 

1.2โ€ƒOPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende unโ€™operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso piรน operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni; ferma restando la sussistenza dellโ€™operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

 

2. CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva lโ€™efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, รจ stato previsto, per le violazioni commesse e contestate dal 01/07/2020 al 31/12/2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01/01/2022, invece, il predetto minimo edittale sarร  ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione รจ quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

3. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALLโ€™UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante

Ambito temporale di riferimento

Soglia

Dal 9.5.91 al 25.12.2002

20.000.000ย di lire

Dal 26.12.2002 al 29.4.2008

12.500,00 euro

Dal 30.4.2008 al 24.6.2008

5.000,00 euro

Dal 25.6.2008 al 30.5.2010

12.500,00 euro

Dal 31.5.2010 al 12.8.2011

5.000,00 euro

Dal 13.8.2011 al 5.12.2011

2.500,00 euro

Dal 6.12.2011 al 31.12.2015

1.000,00 euro

Dallโ€™1.1.2016 al 30.6.2020

3.000,00 euro

Dallโ€™1.7.2020 al 31.12.2021

2.000,00 euro

Dallโ€™1.1.2022

1.000,00 euro

ย 

 

4. ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

La novitร  ricordata tende ad allineare la disciplina relativa allโ€™utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, nonchรฉ per vaglia postali e cambiari.

รˆ, infatti, fissato a 1.000,00 euro lโ€™importo a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare lโ€™indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilitร .

 

5. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

Lโ€™art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 02/02/2012 n. 16,ย conv. L. 26/04/2012 n. 44, prevede, infatti, una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino allโ€™importo di 15.000,00 euro, per lโ€™acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui allโ€™art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui allโ€™art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti allโ€™Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

 

5.1โ€ƒCONDIZIONI PER LA DEROGA

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, รจ necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย invii allโ€™Agenzia delle Entrate unโ€™apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย acquisisca da questโ€™ultimo unโ€™autocertificazione, ai sensi dellโ€™art. 47 del DPRย 445/2000,ย attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonchรฉ il possesso della residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dellโ€™operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando allโ€™operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata allโ€™Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, รจ quindi applicabile:

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย in relazione allโ€™anno 2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย dallโ€™1.1.2022, per operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

 

5.2โ€ƒCOMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono, inoltre, riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente allโ€™Agenzia delle Entrate:

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย entro il 10 aprile dellโ€™anno successivo, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;

ยทย ย ย ย ย ย ย ย ย ovvero entro il 20 aprile dellโ€™anno successivo, da parte degli altri soggetti.

 

6.โ€ƒOBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano lโ€™attivitร  di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso โ€œcarte di pagamentoโ€; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilitร  tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio delย DLgs. 231/2007).

Lโ€™art. 23 del DL 26/10/2019 n. 124 (c.d. โ€œcollegato alla legge di bilancio 2020โ€) aveva previsto che, a decorrere dal 01/07/2020, la โ€œmancata accettazioneโ€ di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano lโ€™attivitร  di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata lโ€™accettazione del pagamento. Tale previsione era stata soppressa in sede di conversione in legge.

La medesima sanzione รจ ora riproposta nel DL 06/11/2021 n. 152, come modificato in sede di con-versione in legge, con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per lโ€™attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La previsione sanzionatoria sarร , peraltro, operativa dallโ€™01/01/2023.

Per maggiori informazioni e/o assistenza, contattateci ai seguenti recapiti telefoniciย 082429845ย oย 3292312665ย oย scriveteci allโ€™indirizzo e-mailย info@claaibenevento.it.

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