Ilย decreto-legge n. 79 del 2021ย ha introdotto ย lโAssegno temporaneo per i ย nuclei familiari con figli minori a carico ย il cui reddito viene prodotto da attivitร lavorativa autonoma โ artigiani, commercianti, ย titolari di reddito di impresa, soci di societร , lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione
CONDIZIONI PER LโACCESSO AL BENEFICIO
ย Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, lโinteressato deve congiuntamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dellโUnione europea,
2) essere soggetto al pagamento dellโimposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno dโetร ;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validitร
MISURA DELLโASSEGNO TEMPORANEO
La misura dellโassegno รจ determinato in base a soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dellโassegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
Lโimporto dellโassegno unico 2021 รจ compreso fra un massimo di 217 euro mensile per un nucleo con almeno 3 figli minori con ISEE inferiore a 7000 ed un minimo di 30 euro per un nucleo fino a due figli minori con ISEE fino a 50.000 euro.
Lโassegno non concorre alla formazione del reddito e ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, lโINPS corrisponde dโufficio lโassegno congiuntamente al Reddito di cittadinanza.
MODALITร E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DECORRENZA DELLA MISURA E MODALITร DI PAGAMENTO
La domanda di Assegno temporaneo viene di norma presentata dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.