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MISURE PER SOSTENERE L’ACCESSO AL CREDITO PREVISTE DAL DL “CURA ITALIA”

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MISURE PER SOSTENERE L’ACCESSO AL CREDITO PREVISTE DAL DL “CURA ITALIA”

In virtù dell’emergenza da Coronavirus COVID-19, numerosissimi sono i settori che stanno risentendo degli stop imposti da decreti e ordinanze regionali, tuttavia, ad essere maggiormente in sofferenza sono le piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia campana e italiana.
Per far fronte a tutto questo, il Governo ha appena pubblicato il decreto “CURA ITALIA”. Di seguito dettagliamo cosa prevede il decreto per il Fondo di garanzia per le pmisospensione dei mutui prima casa per le partite ivaexportcredito per sostenere l’export.

  1. FONDO di GARANZIA PMI (art. 49)

Il DL è intervenuto sul funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, in particolare, si prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi: 

  • la garanzia del Fondo è gratuita, pertanto, è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo; 
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro; 
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, come i confidi; 
  • sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2. MUTUI PRIMA CASA – PARTITE IVA (art. 54)

È stata disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti.

La misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 (per la seguente misura non vi è l’obbligo di presentare l’ISEE).

3. CREDITO ALL’ESPORTAZIONE (art.53)

Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta “riassicurazione MEF-SACE”).

4. MICROIMPRESE E PMI – CREDITO (Art. 56)

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

  • le linee di credito accordate sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; 
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore, eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

Per maggiori informazioni e per richiedere le agevolazioni previste dal decreto-legge contattateci ai seguenti recapiti telefonici 3292312665 o 3296817430 o scriveteci all’indirizzo e-mail gramazio@claaibenevento.it.

 

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